Proteine in polvere e normative europee sull’etichettatura
Proteine in polvere e normative europee sull’etichettatura
Le proteine in polvere rappresentano una componente chiave dell’alimentazione sportiva e del benessere quotidiano. Per produttori, distributori e consumatori è fondamentale conoscere cosa impone la normativa europea sull’etichettatura, come leggere una etichetta in modo corretto e quali sono le buone pratiche per evitare sanzioni o rinvii. In questo articolo esploreremo il quadro normativo di riferimento, le etichette obbligatorie, le dichiarazioni nutrizionali e le possibilità di utilizzare affermazioni nutrizionali o salutari, offrendo anche suggerimenti pratici per la conformità.
Quadro normativo di riferimento
La legge europea sull’etichettatura degli alimenti è complessa e si sviluppa su più livelli. Per le proteine in polvere, i riferimenti principali sono:
Regolamento (UE) 1169/2011 sull’etichettatura degli alimenti
- Stabilisce le informazioni obbligatorie che devono comparire sull’etichetta o sulla confezione.
- Definisce la dicitura del “nome dell’alimento” e la lista degli ingredienti.
- Richiede l’indicazione della quantità netta, della data di durabilità minima oppure della data di vendita consigliata, nonché le condizioni di conservazione e di utilizzo.
- Impone la presentazione di una dichiarazione nutrizionale obbligatoria per 100 g o 100 ml, e, se rilevante, per porzione.
- Prevede l’indicazione degli allergeni presenti e/o derivanti da contaminazione.
- Richiede che alcune informazioni siano fornite nella lingua ufficiale del Paese membro o LANGUA locale, in base alle norme nazionali.
Regolamento (CE) 1924/2006 sui claims nutrizionali e sulla salute
- Regola quali affermazioni nutrizionali e di salute sono ammissibili sulle etichette.
- Solo le affermazioni autorizzate dall’Unione Europea possono essere riportate, previa valutazione EFSA e successiva autorizzazione della Commissione.
- Le affermazioni devono essere pertinenti al contenuto del prodotto, verificate, prove scientifiche solide e conformi al prodotto in questione.
- Per le proteine, esistono affermazioni tipiche (es. collegamenti tra proteine e contribuzione al mantenimento o alla crescita della massa muscolare) solo se autorizzate e presentate secondo condizioni specifiche.
Regolamenti relativi ai nuovi alimenti (novel foods)
- Nel caso di proteine che derivano da ingredienti considerati nuovi o provenienti da tecnologie innovative, potrebbe essere necessario il regime dei novel foods, con valutazione e autorizzazione specifiche.
- Le proteine tradizionali come siero di latte (whey) o caseina, se ben consolidate sul mercato, non rientrano automaticamente in questa categoria, ma la situazione va verificata caso per caso.
Etichette obbligatorie: cosa deve comparire
Per garantire trasparenza e tutela del consumatore, l’etichetta di proteine in polvere deve includere diverse informazioni chiave. Ecco una checklist utile:
Denominazione di vendita e lista degli ingredienti
- Denominazione chiara dell’alimento: es. “Proteine in polvere” o “Proteine del siero di latte in polvere”.
- Elenco degli ingredienti in ordine di peso decrescente, comprensivo di eventuali ingredienti aggiunti (dolcificanti, aromi, riempitivi).
- Sugli ingredienti, gli allergeni devono essere evidenziati (per esempio in grassetto o in colore diverso) all’interno della lista per facilitarne l’individuazione.
Ingredienti allergenici e allergeni
- Indicazione esplicita di eventuali allergeni presenti (latte, soia, glutine, uova, frutta secca, etc.) e, dove possibile, l’allerta di contaminazione incrociata.
- L’evidenziazione degli allergeni è obbligatoria e può essere realizzata con grassetto, colori o altre tecniche visive, a seconda delle norme nazionali.
Quantità netta, paesi di origine e lotto
- Quantità netta di prodotto.
- Paese di origine o provenienza dell’ingREDIENTE principale, se obbligatorio.
- Numero di lotto, che facilita rintracciabilità in caso di richiami.
Indicazioni nutrizionali per 100 g o per porzione
- Valore energetico (chilocalorie o kilojoule) per 100 g o per porzione.
- Grassi (di cui saturi), carboidratri (di cui zuccheri), proteine, fibre (quando pertinente) e sale.
- Se pertinente, altre vitamine/minerali presenti in quantità significative.
Porzione e istruzioni di utilizzo
- Indicazione della dimensione della porzione consigliata e delle modalità di preparazione (per es. “30 g per porzione, mescolare con 250 ml di liquido”).
- Eventuali avvertenze sull’idoneità per determinate popolazioni (ad es. non adatto ai bambini, se applicabile).
Data di durabilità o di scadenza e condizioni di conservazione
- Data di scadenza o di durabilità minima.
- Condizioni di conservazione e eventuali particolari istruzioni (es. conservare in luogo fresco e asciutto).
Denominazione e origine
- Denominazione dell’alimento e, quando richiesto, origine/BOP.
Informazioni sul produttore
- Ragione sociale, indirizzo o sito web del produttore.
- Numero di contatto per assistenza.
Dichiarazioni nutrizionali e etichette frontali
- Le etichette nutrizionali sono obbligatorie per legge e dovrebbero essere facilmente leggibili e facilmente confrontabili.
- Le etichette frontali (FOPL) non sono obbligatorie nell’Unione Europea, ma diverse operatori hanno adottato etichette semplificate o codici a colori per facilitare la lettura rapida. Se presenti, devono coerenti con le dichiarazioni riportate nell’etichetta ufficiale e non fuorvianti.
- Le informazioni sui nutrienti per porzione invece delle sole informazioni per 100 g possono essere utili per consumatori che consumano una porzione specifica.
Affasciante nutrizionale e di salute: cosa è consentito
- Le affermazioni nutrizionali e di salute devono essere autorizzate dall’Unione Europea e basate su prove scientifiche validated dall’EFSA.
- Per le proteine, è comune trovare affermazioni come “contribuisce al mantenimento o alla crescita della massa muscolare” solo se tale affermazione è tra quelle autorizzate e se rispettate le condizioni specifiche di presentazione e contenuto proteico per porzione.
- È vietato utilizzare affermazioni non autorizzate o fuorvianti, come promesse eccessive o riferimenti a benefici non supportati da evidenze.
Ingredienti specifici e considerazioni sugli allergeni
- Proteine in polvere possono contenere o derivare da latte, soia, uova, glutine o altre fonti allergeniche. È fondamentale dichiararlo chiaramente.
- Se il prodotto contiene, a titolo di esempio, dolcificanti o aromi, anche questi devono essere elencati e, se necessario, notificati come contenenti allergeni o sostanze che causano sensibilizzazione.
- Per i prodotti a base di proteine vegetali, come proteine di pisello, riso o canapa, la lista degli ingredienti riflette l’origine vegetale, con la possibile presenza di allergeni derivanti da contaminazione incrociata.
Consigli pratici per produttori: come preparare etichette conformi
- Verificare costantemente la conformità con il regolamento 1169/2011 per l’etichettatura, inclusa la dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti.
- Assicurarsi che gli allergeni siano evidenziati in modo chiaro e comprensibile e che l’intera etichetta sia leggibile (font adeguato, contrasto, dimensione minima del testo).
- Conservare documentazione delle prove scientifiche per eventuali affermazioni di salute o nutrizionali e solo utilizzare claims autorizzati.
- Aggiornare rapidamente le etichette in caso di modifiche della formulazione o di nuove autorizzazioni per le affermazioni.
- Considerare audit interni e revisioni legali con esperti di conformità normativa per ridurre rischi di non conformità.
Casi pratici e buone pratiche
- Caso 1: etichettatura di proteine in polvere del siero di latte (whey) con aromi e dolcificanti. Include denominazione, lista ingredienti con latte in evidenza, quantità netta, paura allergeni, istruzioni d’uso e nutrizionali per 100 g e per porzione.
- Caso 2: proteine vegetali (pisello) senza allergeni comuni. Etichettatura chiara, dichiarazione di origine vegetale, e nessuna affermazione non autorizzata.
- Caso 3: integrazione di un claim autorizzato: se si desidera utilizzare una frase sul contributo al mantenimento della massa muscolare, assicurarsi che sia tra le affermazioni autorizzate e che la formulazione soddisfi la condizione di contenuto proteico per porzione e i parametri legali, come definito dall’autorità competente.
Aggiornamenti e novità normative
- La normativa europea è soggetta a revisioni e aggiornamenti. È essenziale monitorare l’andamento delle regole sull’etichettatura, sull’etichetta nutrizionale, su le affermazioni nutrizionali e di salute e su eventuali direttive sul front-of-pack.
- In contesti internazionali, nuove etichette digitali e strumenti di rintracciabilità possono essere adottati per favorire la trasparenza, senza sostituire l’etichetta cartacea obbligatoria.
Riepilogo
- Le proteine in polvere devono rispettare il Regolamento 1169/2011 sull’etichettatura, che impone denominazione, lista ingredienti, quantità netta, data di durabilità, condizioni di conservazione, origine e numero di lotto, nonché l’indicazione di eventuali allergeni.
- Le affermazioni nutrizionali e di salute devono aderire al Regolamento 1924/2006 e basarsi su prove EFSA autorizzate. Le affermazioni non autorizzate sono vietate.
- Le etichette devono fornire una dichiarazione nutrizionale chiara per 100 g o per porzione. L’eventuale etichetta frontale è opzionale ma comune sul mercato per facilitare la lettura rapida.
- È fondamentale mantenere la conformità continua, aggiornando etichette e claims in base alle nuove autorizzazioni e alle modifiche normative.
- Buone pratiche includono la gestione accurata della lista degli ingredienti e degli allergeni, la chiarezza delle istruzioni per l’uso, la corretta indicazione della porzione e la tracciabilità del lotto.
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